È in fase di approvazione la nuova legge dedicata all’utilizzo dei defibrillatori, strumenti potenzialmente salvavita in caso di arresto cardiaco. Si tratta del DDL S. 1441, “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero”, già approvato alla Camera e ora in attesa dell’ok finale. Obiettivo: “favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”. Ma quali sono le novità? «Innanzitutto le nuove destinazioni in cui il defibrillatore automatico esterno (Dae) sarà obbligatorio» osserva Federico Pelicioli di Tecno System, azienda specializzata nell’assistenza e vendita di apparecchiature elettromedicali.

Quali sono? 
Le sedi della pubblica amministrazione con almeno quindici dipendenti e aperte al pubblico: scuole, istituzioni educative, aziende e amministrazioni di stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, consorzi, associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi delle case popolari, Camere di Commercio dell’industria, artigianato e agricoltura, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, Coni, etc.. E poi, aeroporti, stazioni, porti, aerei, treni, navi, gestori di servizi pubblici.

Sono previste misure per favorire questo processo di adeguamento? 
Dando priorità a scuole e università, sarà avviato un progetto pluriennale di cinque anni con finanziamenti che dovrebbero essere già disponibili a decorrere dal 2020 con due milioni di euro all’anno. Mentre gli enti territoriali dovranno adottare misure premiali (incentivi o sgravi fiscali) per contribuire alla diffusione in centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico. In aggiunta, sono previste campagne ministeriali di sensibilizzazione.

Ci sono altre novità previste dalla legge? 
L’utilizzo del defibrillatore automatico (oggi è consentito l’utilizzo del semiautomatico) e una nuova organizzazione del servizio di chiamata al 118 (in Lombardia al 112, numero unico AREU) in cui gli operatori saranno tenuti a fornire durante la chiamata di emergenza le istruzioni da seguire sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso del Dae e, laddove possibile, dare indicazioni utili per localizzare il Dae più vicino (regioni come la Lombardia stanno già operando in questo modo da alcuni anni). Inoltre verrà consentito l’uso del defibrillatore anche a personale che non necessariamente ha avuto una formazione specifica all’attività di cardioprotezione senza gravare in termini di responsabilità sul possibile soccorritore. Anche la gestione del Dae sul territorio subirà dei cambiamenti: tutti gli enti o soggetti pubblici o privati che hanno già in dotazione uno o più defibrillatori dovranno comunicarne al servizio 118 locale il numero di dispositivi in possesso, caratteristiche, marca, modello, eventuali orari di accessibilità al pubblico, data di scadenza della batteria e degli elettrodi, nonché i nominativi delle persone in possesso della certificazione BLSD. Mentre per i Dae acquistati successivamente alla data di entrata vigore della legge all’atto di vendita sarà il venditore o distributore a comunicare al 118 tutte le informazioni. I Dae dovranno essere monitorati da remoto dalla centrale operativa più vicina consentendo di verificarne in tempo reale lo stato e la scadenza delle parti deteriorabili e segnalare eventuali malfunzionamenti. Infine, il 118 dovrà avere un App per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori volontari e dei Dae più vicini così da minimizzare i tempi di intervento.


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