Molto spesso capita di andare in farmacia, chiedere un farmaco e sentirsi rispondere: “serve la ricetta”. Questa frase è una delle più pronunciate ogni giorno nelle farmacie italiane e genera spesso discussioni e proteste con la clientela. Vediamo di fare un po’ di chiarezza insieme al dottor Ernesto De Amici, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Bergamo. «La ricetta medica è l’autorizzazione scritta del medico a disporre la consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista, il quale in deroga alla disciplina ordinaria sul libero commercio, è il solo autorizzato a effettuarla» spiega il dottor De Amici. «La ricetta costituisce uno strumento di tutela della salute del cittadino. A questo scopo è soggetta a discipline che sono diverse in funzione della pericolosità dei medicinali prescritti. I criteri utilizzati per stabilire il regime legale di dispensazione sono: caratteristiche del principio attivo, indicazione terapeutica, dosaggio, via di somministrazione».

Per quali categorie di medicinali è obbligatoria la ricetta?

La legge stabilisce (art. 88, D.Lvo 219/06) che i medicinali siano soggetti a prescrizione medica quando:

> possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni di normale utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;

> sono utilizzati spesso e in larghissima misura, in condizioni anormali di utilizzazione, con conseguenti rischi per la salute;

> contengono sostanze o preparazioni di sostanze, di cui non sono ancora stati sufficientemente approfonditi l’attività o gli effetti secondari;

> sono destinanti a essere somministrati per via parenterale, salvo le eccezioni stabilite.

Il Ministero dell’Interno ogni cinque anni rivede e pubblica la Farmacopea Ufficiale. A questa è allegato l’elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali.

Quanto dura la prescrizione?
La ricetta ripetibile in genere è valida sei mesi, salvo diversa indicazione del medico; scende a 30 giorni per i medicinali contenenti stupefacenti (come tranquillanti, sonniferi etc.). Se viene prescritta una sola confezione di farmaco si può riutilizzare per dieci volte (cioè per dieci confezioni), salvo diversa indicazione del medico; nel caso di medicinali contenenti stupefacenti invece la ripetibilità è limitata a tre confezioni. Se viene indicato un numero di confezioni superiore all’unità si esclude la ripetibilità e diventa non ripetibile.

La ricetta non ripetibile in quali casi viene utilizzata?
La ricetta non ripetibile o da rinnovare volta per volta è obbligatoria per tutti quei medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta e cronica o di assuefazione e tolleranza, con conseguente possibilità di abuso da parte del paziente, o che comunque possono comportare rischi particolarmente elevati per la salute. La ricetta non ripetibile ha validità di 30 giorni dalla data di compilazione e può essere presentata per la spedizione una sola volta. Da questo breve excursus su quello che è l’aspetto normativo della prescrizione medica emerge chiaramente che il farmacista che rifiuta di vendere un farmaco in assenza della ricetta non lo fa perché “ha buon tempo”: sta andando contro il suo interesse economico in nome del superiore interesse della salute di chi ha di fronte. Perché, non dimentichiamolo mai, l’unico professionista tecnico del farmaco è il farmacista che, in virtù degli anni di studio, conosce i rischi potenziali legati all’uso non controllato di questo bene etico e non commerciale che chiamiamo “medicina“.

A cura di Giulia Sammarco
con la collaborazione del Dott. Ernesto De Amici
Farmacista
Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bergamo